legittimario non fa parte della comunione ereditaria, se
liquidato dal donatario in denaro
Cass. 22.3.2001, n. 4130
Poiché per
il disposto dell'art. 563, c.c., in caso di lesione di legittima, il terzo
acquirente dei beni donati può liberarsi dall'obbligo di restituzione in natura
dei medesimi pagando l'equivalente in danaro, il legittimario a seguito del
favorevole esperimento prima dell'azione di riduzione e poi di quella di
restituzione, non può considerarsi entrato a far parte della comunione
ereditaria, con la conseguente possibilità di esercitare la prelazione e il
riscatto.