legittimario non fa parte della comunione ereditaria, se liquidato dal donatario in denaro


 

Cass. 22.3.2001, n. 4130

 

Poiché per il disposto dell'art. 563, c.c., in caso di lesione di legittima, il terzo acquirente dei beni donati può liberarsi dall'obbligo di restituzione in natura dei medesimi pagando l'equivalente in danaro, il legittimario a seguito del favorevole esperimento prima dell'azione di riduzione e poi di quella di restituzione, non può considerarsi entrato a far parte della comunione ereditaria, con la conseguente possibilità di esercitare la prelazione e il riscatto.